Nel nuovo assetto giuridico
Molto spesso gli utenti delle piattaforme social ignorano le conseguenze che la
pubblicazione di un “post” o di un commento
possono comportare anche dal punto
di vista penalistico». L’avvocato Fabio Capraro,
titolare dello studio Capraro di Treviso,
affronta il tema della diffamazione per
via telematica puntando il dito su un’ignoranza
diffusa. E avverte. «Con particolare riferimento
alla diffamazione, con il dilagare
dell’uso dei social network, in particolar
modo di Facebook, quale piattaforma attraverso
la quale l’utente può interagire con
terzi soggetti comunicando pensieri, immagini
o video – spiega Capraro –, il legislatore
ha previsto l’applicabilità del reato di cui
all’articolo 595 c.p., anche al caso in cui esso
sia commesso per via telematica o informatica.
Il progresso delle nuove tecnologie mi
ha quindi indotto a focalizzare l’attenzione
su questo aspetto».
Quali sono i casi più frequenti?
«La diffamazione a mezzo Facebook, con
particolare riguardo ai post diffamatori, si
può verificare tendenzialmente in due casi.
Il primo caso riguarda la pubblicazione su
pagine personali, alle quali, per accedere, è
necessario il consenso del titolare, dove si
deve ritenere la comunicazione non potenzialmente
diffusiva e pubblica. Il secondo è
caratterizzato dalla pubblicazione di post,
commenti o quant’altro su pagine nelle
quali l’utente non sceglie direttamente i
propri interlocutori. Le prime sentenze della
Suprema Corte hanno stabilito che è certamente
possibile che un agente, inviando a
più persone messaggi atti a offendere un
soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto
di diffamazione (se i destinatari sono
persone diverse), aggravata ai sensi del terzo
comma dell’art. 595 c.p.».
Sembra si tratti di un comportamento
che si tende a sottovalutare.
«Quello che spesso gli utenti ignorano è che
la diffusione di un messaggio diffamatorio
attraverso l’uso di una bacheca Facebook
integra l’ipotesi aggravata menzionata, trattandosi
di condotta potenzialmente capace di
raggiungere un numero indeterminato o comunque
quantitativamente apprezzabile di
soggetti. Un’aggravante che trova la sua ratio
nella idoneità del mezzo utilizzato che determina
una rapida pubblicizzazione e diffusione.
E ciò perché l’inserimento della
frase che si assume diffamatoria la rende accessibile
a una moltitudine indeterminata di
soggetti con la sola registrazione al social
network e, comunque, a una cerchia ampia
di soggetti nel caso di notizia riservata agli
amici. Senz’altro andrà preliminarmente vagliata
la portata offensiva del messaggio in
questione perché se tale non è il soggetto
autore del post o commento non può rispondere
del reato di diffamazione».
Un altro campo di suo interesse riguarda
la separazione/divorzio. In che
modo sta cambiando?
«Anche in ambito di separazione e divorzio,
le novità non mancano. Ne è prova il D. Lg.
12 settembre 2014 n. 132, che prova a “degiurisdizionalizzare”
la materia del diritto
di famiglia attraverso la negoziazione assistita,
dando cioè la possibilità ai coniugi
di giungere alla separazione o al divorzio
o modificare le condizioni senza passare
per il Tribunale, attraverso un accordo raggiunto
con l’ausilio degli avvocati. Per tacere del cosiddetto “divorzio breve”».
A cosa si riferisce?
«Il divorzio breve è tale solamente in presenza
di determinate condizioni: in primis il
consenso delle parti sotto il profilo economico
e permette di risolvere le pratiche di
separazione o divorzio davanti al Sindaco o
all’Ufficiale di Stato Civile, ma solo nel caso
in cui la coppia non abbia figli minori, maggiorenni
incapaci o portatori di handicap, oppure
non autonomi da un punto di vista
economico. A fronte di legittime istanze del
cliente che mira a ottenere un risultato in
tempi rapidi circa il proprio status al minimo
dispendio economico, è compito del legale
fornire tutte le informazioni possibili cercando
di non illudere il cliente stesso circa
l’apparente brevità del percorso perché alcuni
aspetti come l’accordo economico o
l’affidamento dei figli, se ci sono, non appaiono
mai così lineari o di semplice soluzione
come inizialmente vengono rappresentati
al proprio legale. E se solo difetta una
delle condizioni previste dalla legge, i tempi
necessariamente si allungheranno e il Tribunale
diverrà strada obbligata, con ogni
nota conseguenza». ■ Renato Ferrettii
Uno StUDIo mULtIDISCIPLInaRe
L’avvocato Fabio Capraro, titolare dello studio Capraro, indica alcuni fattori decisivi
all’interno dell’attività svolta nello studio legale trevigiano. «Il nostro tentativo
– dice Capraro – è di muoverci, insieme con mio figlio Francesco, nel solco tracciato
da mio padre Renato, cioè cercando di mantenere l’impronta penalistica che
lo ha sempre contraddistinto. Detto questo, però, sappiamo di dover conciliarla
con la multidisciplinarietà che caratterizza gli odierni contenziosi. Perciò abbiamo
avviato una progressiva trasformazione della struttura, puntando a un lavoro
sinergico di diverse professionalità che operano all’unisono e in grado di utilizzare
al meglio le risorse disponibili. La creazione di un team di professionisti,
attualmente 4 oltre al dominus, permette così di rispondere alle necessità di una
clientela sempre più esigente, attenta (e informata)». La passione per il diritto da
parte dell’avvocato Capraro emerge anche nella sua attività divulgativa: ha infatti
pubblicato, con un giornalista, tre libri dal titolo “La diffamazione a mezzo stampa.
Storia, leggi, personaggi”, “L’eredità” e “ll divorzio e la separazione”. Infine lo
studio rivolge particolare attenzione anche al diritto sportivo, attualmente curato
dal figlio dell’avvocato Capraro, Francesco, che ha coltivato una profonda conoscenza
del panorama calcistico e dei relativi assetti normativi.
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
In materia di pensione di reversibilità:
Va detto che in regime di separazione coniugale, anche se il coniuge superstite non era il titolare di
assegno di mantenimento, ha diritto alla pensione di reversibilità.
Questa circostanza è correlata al fatto che la separazione coniugale non fa venir meno il vincolo del
matrimonio ed è solo una situazione provvisoria in cui si trovano i coniugi.
Diverso discorso si sviluppa in presenza di uno stato di divorzio.
Infatti in presenza di uno stato di divorzio è venuto a mancare il vincolo del matrimonio e in tal caso si afferma il solo carattere solidaristico della pensione di reversibilità, in forza dei
precetti costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale.
Presupposto imprescindibile per ottenere la reversibilità successivamente alla pronuncia di un provvedimento di divorzio è la titolarità di un assegno divorzile.
Va precisato che se via sia stata la liquidazione “una tantum” del mantenimento, in tal caso all’ex coniuge non spetterà nulla a titolo di reversibilità.
Con riferimento poi, alle unioni civili a seguito dell’entrata in vigore della legge Cirinnà si è estesa a tutte le coppie di fatto, anche dello stesso sesso, unite da vincolo civile, di numerosi
diritti (es: quelli ereditari) nonché di quelli in materia (indiretta, di reversibilità..).
Al coniuge del pensionato o del lavoratore defunto spetta un importo pari al 60% della pensione percepita dal defunto.
Qualora il titolare di una pensione di reversibilità sia anche in possesso di altri redditi, allo stesso vengono applicate riduzioni dell’importo spettante con riferimento a determinate
soglie.
I rischi e le possibili tutele di fronte alla criminalità informatica, sempre più diffusa e multiforme. La “parte oscura del web”. Internet e social media: uso diffamatorio o dannoso per la reputazione delle persone e degli enti. Programma: I crimini informatici, dalla violazione della privacy al cyberbullismo, dalle carte di credito clonate, ai delitti contro il patrimonio e allo spionaggio industriale. Frodi informatiche, accesso abusivo a sistemi e altri cybercrimes. L’istigazione a delinquere e l’apologia di delitto. Il terrorismo nazionale ed internazionale. La diffamazione e le lesioni alla reputazione anche via internet e sui social network: - quest'onore che cos'è? - la diffamazione a mezzo stampa e la lesione del diritto all'immagine dei privati e delle aziende: casi clamorosi; - la diffamazione come bavaglio all'informazione. Prevenzione rispetto ai fenomeni: importanza dell’awareness e della formazione prima ancora che della sicurezza dei sistemi e dei software. Case histories. Relatori: Prof. Avv. Nevio Brunetta – Docente di Diritto dell’informazione e della comunicazione in utroque iure, Ist. Universitario Salesiano di Venezia – Foro di Treviso Avv. Fabio Capraro – Foro di Treviso Ing. Alberto Volpatto – SECURE NETWORK S.r.l. – Milano Destinatari: le imprese, i manager, gli avvocati, le PP.AA. e i professionisti. L’Ordine degli Avvocati di Belluno riconosce n. 2 crediti formativi per la partecipazione all’evento, ai fini della formazione permanente degli avvocati. Partecipazione gratuita, previa iscrizione obbligatoria: Scheda adesione Registrazione presenze dalle ore 14,30 alle ore 15. 1
Di norma è possibile interrompere le ferie per malattia, quando interviene una patologia o un problema di salute tale da compromettere il tuo periodo di riposo: un’influenza, una frattura, un trauma forte, un ricovero. Comunque deve essere qualcosa che davvero ti butta giù dal punto di vista psico-fisico, al punto da non consentirti di riposarti e di recuperare le energie, né di trascorrere del tempo con la tua famiglia.
Si ritiene invece che non sia possibile sospendere le ferie per un banale mal di testa, per una cefalea, un’emicrania, un raffreddore. Questi infatti sono tutti eventi che non pregiudicano il recupero delle energie. Anzi il riposo delle ferie è considerato l’unico rimedio a queste situazioni.
Come interrompere le ferie per malattia?
Mettiamo che tu sia entrato nel tuo periodo di ferie e ti ammali. Ecco sa devi fare per cercare di interrompere le ferie per malattia:
· vai dal tuo medico curante e fatti visitare;
· lui accerterà il tuo stato di salute;
· nel caso attesterà che la tua patologia sia compatibile con l’interruzione delle ferie, emetterà il certificato medico, trasmettendolo per via telematica all’Inps e al datore;
· tu intanto corri ad informare subito il tuo datore di lavoro della malattia. La sospensione infatti ha effetto dal momento in cui è avvenuta la comunicazione all’azienda.
· la trasmissione del certificato medico all’azienda – come ben chiarisce la Cassazione [Cass. sent. n. 284/17 del 10 gennaio 2017.]
· – vale come richiesta di modificazione del titolo di assenza: da ferie e malattia.
·
Interruzione ferie per malattia: l’azienda può rifiutare?
Nel caso tu abbia deciso di interrompere le tue ferie per malattia e abbia seguito l’iter sopra descritto, il datore di lavoro non può rifiutarsi a priori di allungare successivamente il periodo di ferie, negandoti arbitrariamente la sospensione.
Può però agire per capire se la malattia intercorsa pregiudica davvero il legittimo riposo, e quindi le ferie. Deve però dimostrarlo, richiedendo una visita fiscale di accertamento, rivolgendosi all’Inps. Se da questa visita risulta che tu sia in regola e la malattia che ti ha colpito ti impedisce di recuperare le energie, deve rispettare il verdetto della sospensione. Se si ostina, puoi agire contro di lui per averti negato il diritto alle ferie.
Conegliano:
NON PAGANO GLI ALIMENTI AL PAPA',
FIGLI CONDANNATI
Conegliano. Un mese di reclusione a ciascuno dei due figli.
Il genitore chiedeva un piccolo contributo per vivere
CONEGLIANO. Figli condannati a un mese di reclusione, 200 euro di multa e cinquemila euro di provvisionale, per non aver assistito economicamente il padre. Una vicenda che andava avanti da
anni e che nei giorni scorsi è arrivata a conclusione. «Vi ho mantenuti per una vita e vi ho dato una posizione. Ora sono quasi alla fame. Aiutatemi voi», questa la richiesta d’aiuto lanciata
ai due figli da un ottantenne, che abita a Conegliano. I due hanno però fatto spallucce e la vicenda è finita in un’aula di tribunale. Il genitore, assistito dall’avvocato Fabio Capraro, ha
quindi trascinato i figli in tribunale, chiedendo prima gli alimenti, in quanto avrebbero violato gli obblighi dell’assistenza familiare, così come previsto sia dal Codice civile che da
quello penale. Il padre non chiedeva molto:
«Ho una pensione di 600 euro al mese», spiegava, «ma trecento li spendo per l’affitto. Con gli altri non riesco ad arrivare a fine mese. Datemi una mano. Mi bastano meno di 80 euro a testa.
Con 150/160 euro al mese in più riesco a sbarcare dignitosamente il lunario». Una vicenda dolorosa. Li aveva cresciuti e mantenuti. Ha dato loro tutto ciò che poteva. Prima le richieste
amichevoli, poi le preghiere: nulla da fare, non gli hanno mai passato un solo centesimo. L’anziano sostiene che i suoi due figli lo lasciano vivere nell’indigenza, solo, senza preoccuparsi
se arriva o meno alla fine del mese.
Nel 2009, invalido civile, inabile al lavoro, è ricorso al giudice di pace per ottenere un aiuto economico. È riuscito a strappare un contributo mensile più che modico, di appena 75 euro a
figlio: di certo non una cifra che gli può permettere chissà quali lussi, ma solo sopravvivere dignitosamente. Dal 2011 i suoi due figli non versano più nemmeno quel denaro. Il
settantanovenne, che deve pagare pure l’affitto di casa, poco più di 300 euro al mese, suo malgrado, si è dovuto rivolgere al tribunale perché vengano rispettati i suoi diritti. Ha denunciato
i suoi figli per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
L’anziano si è costituito parte civile nel procedimento al fine di ottenere un risarcimento per il danno subito dai suoi stessi figli. «Il mio
assistito», spiega l’avocato Capraro, «soffre moltissimo di questa situazione. Aveva chiesto un piccolo aiuto ai suoi figli. Le cose sembravano aver trovato una soluzione, ma ormai è dal 2011 che attende il denaro che gli serve per sopravvivere». Nei giorni scorsi la condanna.
Cassazione: Augurare la morte all''amministratore di condominio non è reato di minaccia
Tumultuoso scambio di battute tra due donne contro l'amministratore del condominio, a cui viene augurata una morte per malattia e promesso di "fargliela pagare" per l'operato scorretto nella cura degli interessi dello stabile.
Non si tratta, tuttavia, di una condotta catalogabile come minaccia, poichè dalle frasi non si desume una concreta portata minatoria:la morte per malattia è evento non influenzabile dell'agente, mentre la frase "gliela faremo pagare" appare generica e indeterminata, nonché plausibile con l’intento di avvalersi dei sistemi di tutela offerti dall'ordinamento giuridico.
Tanto ha stabilito la Cassazione, sezione V penale, nella sentenza n. 51618/2017 (qui sotto allegata) annullando, senza rinvio e per insussistenza del fatto, la sentenza impugnata che aveva condannato due donne per il reato di minaccia ex art. 612 del codice penale, comminando loro una multa e la condanna al risarcimento danni
il giudice d'appello, dopo quello di primo grado, ha dato ragione al 64enne Luigino B., di Caerano, che aveva chiesto il danni quando scoprì d'aver contratto l'epatite C (Hcv) dopo una trasfusione all'ospedale di Castelfranco. All'uomo, assistito dall'avvocato Fabio Capraro, la corte d'appello, confermando la sentenza del giudice del lavoro Filippo Giordan, ha riconosciuto al 64enne 25 euro al giorno, rivalutati, a partire dalla data della presentazione dell'indennizzo (dicembre 2009)....
#Etilometro_fuori_regola
Venne fermato alle 5 del mattino del 6 gennaio 2016 da una
pattuglia della polizia. C.A., 58 anni, nato a Pieve di Cadore,venne sottoposto all’alcoltest che rilevò un tasso alcolicodell’1,17 per cento. Scattò cosìla denuncia per guida in
stato di ebbrezza. Ma l’imputato, difeso
dall’avvocato Fabio Capraro del foro di Treviso, negò fin da subito di aver bevuto, quella
sera.
Così, ha scelto di andare a processo per difendersi da quella che ritiene un’accusa ingiusta. Due i principali fattori di difesa: quella sera assunse un farmaco antinfiammatorio (Broxodin)
contenente alcol al 95% e, soprattutto, l’etilometro usato, come accertato dalla perizia fatta eseguire da Capraro,
non venne mai sottoposto alle necessarie revisioni, come comproverebbe
il libretto metrologico fatto arrivare dal ministero. Anzi, quell’apparecchio aveva persino superato gli anni di
vita consentiti, dieci, essendo stato in uso dal 2002 al 2016.
Le verifiche sull’etilometro,per legge, andrebbero fatte entro l’anno dal precedente controllo,cosa che secondo l’esperto di parte, Giorgio Marcon,non sarebbe mai avvenuta.C’erano poi i
fattori freddo e umidità, che avrebbero in ogni caso alterato il corretto funzionamento del rilevatore. Il pubblico ministero, Gianluca Tricoli, ha cercato di smontare la tesi
difensiva affermando che i test peritali non erano stati eseguiti prendendo in esame l’apparecchio utilizzato quella sera. Si tornerà in aula il 3 ottobre.E non si esclude che il
giudice
Cristina Cittolin possa disporre una perizia d’ufficio.
AUTOVELOX PER ESSERE INFORMATI
Si tratta dei classici autovelox montati sui cavalletti treppiedi o, comunque, che non richiedono impianti fissi; vi rientrano anche quelli a uso manuale o montati dentro l’auto della polizia, ferma ai margini della carreggiata.
Possono essere usati su tutte le strade urbane, extraurbane e autostrade.
Devono essere presegnalati con un cartello con cui si avvisano i conducenti della presenza del rilevatore di controllo elettronico della velocità. Quanto alla distanza tra la segnaletica di avviso e l’apparecchio essa deve essere di:
Nelle strade urbane è sempre necessaria la presenza della polizia a presidio dell’autovelox.
La contestazione deve essere immediata: la polizia deve quindi fermare il conducente per dargli la possibilità di difendersi. La contestazione differita è ammessa solo se l’apparecchio – direttamente controllato dall’agente di polizia – consente l’accertamento solo dopo che il veicolo è passato, oppure se sia impossibile fermare lo stesso in tempo utile, nei modi regolamentari e in sicurezza.
Tali autovelox devono essere sottoposti a periodica taratura. Il certificato di taratura e quello di iniziale collaudo devono essere esibiti all’automobilista, qualora ne faccia richiesta. Se gli originali di tali attestazioni non vengono esibite davanti al giudice in caso di ricorso, la multa è nulla.
Devono sempre essere tarati con una tolleranza di almeno il 5% rispetto alla velocità effettiva, con un minimo di 5km. Questo significa che, nelle strade urbane
Si tratta degli autovelox come il Pro Vida:
vengono attivati sull’auto della polizia quando è in movimento per le strade.
Possono essere usati su qualsiasi tipo di strada, urbana o extraurbana.
Non devono essere segnalati dal cartello di preavviso. Devono essere tarati e omologati.
La contestazione immediata non è necessaria.
Tribunale Firenze, Sezione 2 civile Sentenza 20 gennaio 2016, n. 194
LICENZIAMENTO FORZATO ANCHE SENZA CRISI AZIENDALE.
Non è necessario che il datore di lavoro dimostri la crisi e, quindi, la necessità di tagliare i posti per ridurre le perdite; si può, al contrario, licenziare anche per una precisa scelta aziendale di rendere più efficiente la produzione e, quindi, aumentare i profitti. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza ;Cass. sent. n. 23620/2015.Il licenziamento può rendersi necessario anche per motivi tecnologici (ad esempio: nuovi macchinari che necessitano di un minor numero di addetti o di addetti che abbiano una professionalità specifica) o per ragioni imprenditoriali diverse di carattere stabile, fondate anche solo sulla decisione del datore di lavoro di distribuire diversamente all’interno dell’azienda determinate mansioni Cass. sent. n. 28/2004
o di affidare le stesse a soggetti esterni Cass. sent. n. 6346/2013
Lavoro a tempo pieno? Chi ha più carichi di famiglia,ha più diritti.
Dal part time al full time il diritto di precedenza nell’assunzione a tempo pieno va al lavoratore con maggiori carichi familiari.
È quanto precisato dalla Cassazione con una recente sentenza (sent. n. 275/16 del 12.01.2016)
Se l’azienda intende trasformare il rapporto di lavoro da full time (tempo pieno) a part time (tempo parziale), deve dare priorità ai lavoratori con un carico di famiglia maggiore.
Spetta, infatti, in caso di assunzione full-time, un diritto di precedenza a tutti i lavoratori assunti a tempo parziale in attività produttive situate entro 100 Km dall’unità produttiva interessata dall’offerta lavorativa: a parità di condizioni si deve tenere presente il carico familiare del lavoratore.
CAPRARO FABIO
n Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Ferrara all’età di 22 anni, con tesi in Storia del Diritto Italiano relativa alla Signoria Caminese in Treviso
Il 30 aprile 1979
n ha conseguito l’iscrizione all’Albo degli Avvocati
24 marzo 1994
n Iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati Abilitati al Patrocinio in Cassazione al n. 144/1994